Art. 5. Presentazione e valutazione dei titoli I titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed ivi dichiarati, devono essere allegati, in carta semplice, alla domanda stessa unitamente all'elenco riepilogativo degli stessi di cui all'art. 3 lettera f) secondo le seguenti modalita': 1) in originale o in copia autenticata; 2) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 come da allegato B (da utilizzare per il titolo di studio o di qualificazione professionale posseduta, l'abilitazione, i titoli di specializzazione o di qualificazione tecnica, ecc.); 3) con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da allegato C (da utilizzare per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonche' per attestare che la copia prodotta di una pubblicazione o di qualsiasi tipo di documentazione, che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all'originale). Le dichiarazioni di cui agli allegati B e C devono essere firmate dal candidato ed alle stesse deve essere allegata una fotocopia del documento di riconoscimento. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in modo analitico ogni elemento utile ai fini della valutazione del titolo dichiarato. Non saranno inoltre valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che pervengano all'INAF-OAB successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La valutazione dei titoli dei candidati, che hanno sostenuto le prove scritte, sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati ed allegati alla domanda di partecipazione al concorso. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'albo ufficiale dell'INAF-OAB e presso l'aula di esame prima dello svolgimento della prova orale. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10. Le categorie di titoli, che saranno oggetto di valutazione, ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti: a) votazione conseguita nel diploma di laurea prescritto dal precedente art. 2, comma 1, lettera c), punti 0,5 per ogni voto superiore al punteggio di 107/110; b) conseguimento della laurea con lode, ulteriore punti 0,5; c) abilitazioni professionali, con esclusione di quelle indicate nell'art. 2 se le stesse costituiscono requisito per l'ammissione al concorso, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione post laurea pubblici o privati, masters, borse di studio svolte presso enti pubblici e privati, in relazione al grado di pertinenza rispetto alle attivita' oggetto del concorso, fino a punti 1; d) corsi di aggiornamento professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati, con valutazione finale, se pertinenti alle attivita' oggetto del concorso in relazione alla durata e al voto finale, fino a punti 1; e) esperienza di lavoro di natura subordinata in enti o amministrazioni pubbliche o private, come definita dal precedente art. 2, comma 1, lettera c), oltre agli anni prescritti per l'ammissione al concorso, punti 0,50 per ogni semestre, fino a punti 5; f) altre esperienze lavorative maturate in enti ed organismi pubblici o privati, in relazione al grado di pertinenza alle attivita' oggetto del concorso, fino a punti 1;