Art. 8. Approvazione delle graduatorie E' formata una graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. E' dichiarato vincitore, il candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame come descritto all'art. 6 del presente bando. La graduatoria di merito, unitamente alla declaratoria del vincitore, e' approvata con decreto del direttore dell'INAF - OAB ed e' affissa all'albo ufficiale dell'INAF - OAB e sui siti internet www.inaf.it e www.mi.astro.it Di tale affissione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. Le graduatorie rimangono efficaci per un periodo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione.