Art. 8.
                   Approvazione delle graduatorie
    E'  formata  una  graduatoria  di  merito  dei candidati, secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 7  del  presente bando. E' dichiarato
vincitore,   il   candidato   utilmente  collocato  nella  rispettiva
graduatoria  di  merito,  formata  sulla base del punteggio riportato
nelle prove di esame come descritto all'art. 6 del presente bando.
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  alla  declaratoria  del
vincitore,  e' approvata con decreto del direttore dell'INAF - OAB ed
e'  affissa  all'albo  ufficiale  dell'INAF - OAB e sui siti internet
www.inaf.it  e  www.mi.astro.it  Di  tale  affissione e' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ยช  serie  speciale.  Dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    Le  graduatorie rimangono efficaci per un periodo di ventiquattro
mesi dalla pubblicazione.