Art. 2.
           Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico
    Per  l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  laurea  in  matematica  o fisica o ingegneria o
informatica  o  titolo  equipollente a tutti gli effetti di legge. La
laurea   conseguita   all'estero   e'   considerata   utile   purche'
riconosciuta  equipollente  ad  uno dei diplomi di laurea italiani. A
tal  fine  la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata
dal    provvedimento    di    riconoscimento   dell'equipollenza   al
corrispondente  titolo  di  studio  italiano  in  base alla normativa
vigente,  con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per
l'attribuzione del voto;
      d) idoneita'  fisica  e  psichica  al  servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari.
    I   cittadini   di   Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      1)   godimento  dei  diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza;
      2) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Non possono accedere all'impiego:
      1) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'ammissione  al concorso avviene con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato   del  direttore  dell'Osservatorio  astronomico  di  Brera,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
    Tale   esclusione   sara'   comunicata  all'interessato  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.