Art. 9.
               Stipulazione del contratto individuale
                 di lavoro e assunzione in servizio
    Il  vincitore  della procedura concorsuale pubblica e' assunto in
prova,  mediante  stipulazione  del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica,  tecnico-scientifico  ed  elaborazione  dati,  nel ruolo del
personale  tecnico-amministrativo dell'I.N.A.F con funzioni di Sistem
manager presso l'Osservatorio astronomico di Brera, sede di Milano.
    Lo stesso vincitore sara' invitato a presentare o far pervenire a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, entro trenta giorni
dalla   stipula  del  contratto,  il  certificato  medico  attestante
l'idoneita'  fisica  all'impiego di cui al presente bando. La mancata
presentazione  della  suddetta  documentazione  nei termini indicati,
comportera'  la  risoluzione  del rapporto d'impiego a far data dalla
stipula del contratto individuale d'impiego.
    Il  certificato  medico,  di  data  non  anteriore a sei mesi dal
termine  fissato  nella  richiesta  di  presentazione  dei documenti,
rilasciato  da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio  o da un medico militare in servizio permanente effettivo,
deve  attestare  che  il  candidato  sia  fisicamente e psichicamente
idoneo  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato all'impiego al
quale il concorso si riferisce.
    Nel  certificato,  completo  dei  dati anagrafici, debbono essere
precisati   gli   estremi  dell'attestato  comprovante  gli  eseguiti
accertamenti  sierologici del sangue ed effettuati presso un istituto
o un laboratorio autorizzato.
    Qualora  il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica,
il   certificato   deve  farne  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione   stessa   non   sia  tale  da  menomare  l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
    Qualora  il  candidato  sia  invalido, il certificato medico deve
essere   rilasciato   esclusivamente  dalla  A.S.L.  di  appartenenza
dell'aspirante  e  contenere,  oltre  all'attestazione  che  e' stato
eseguito   il   prescritto   accertamento  sierologico  ed  un'esatta
descrizione  della  natura  e  del  grado di invalidita', nonche' una
descrizione   delle   condizioni   attuali  risultanti  da  un  esame
obiettivo,  anche  la  dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita'  lavorativa  e  che  egli,  per la natura ed il grado della
menomazione,  non puo' arrecare danno alla salute ed alla incolumita'
dei  compagni  di lavoro e alla sicurezza degli impianti ed, inoltre,
che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio delle funzioni
da svolgere.
    La  capacita'  lavorativa  dei candidati portatori di handicap e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
    L'amministrazione  ha,  comunque,  la  facolta'  di  sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    Nello  stesso  termine  di  giorni  trenta, i candidati vincitori
devono  altresi' presentare copia integrale dello stato matricolare e
produrre  apposite  dichiarazioni  sostitutive di certificazione, del
possesso   dei   requisiti   di   ammissione   indicati   all'art. 2,
dell'assenza   di  incompatibilita'  e  cumulo  di  impieghi  di  cui
all'art. 53   del   decreto   legislativo  n. 165/2001  e  successive
modificazioni,  oppure  presentare la dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione.
    L'amministrazione  provvede ad effettuare idonei controlli, anche
a  campione,  sulla  veridicita'  delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi  della  normativa  richiamata.  Qualora  dal  controllo dovesse
emergere  la  non  veridicita'  del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici  conseguiti  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera, fermo restando quanto previsto da tale
normativa in materia di sanzioni penali per false dichiarazioni.
    Scaduto  il  termine  di  giorni  trenta  previsto  dal  presente
articolo  e fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso a
richiesta  dell'interessato  nel  caso di comprovato impedimento, non
puo'  darsi  luogo  alla  stipulazione  del  contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso e' dichiarato rinunciatario.
    E'  previsto un periodo di prova della durata di tre mesi che non
puo' essere prorogato o rinnovato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso  fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4
dell'art. 17 del CCNL del 9 agosto 2000 del comparto universita'.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.