Art. 9.

                        Riservatezza dei dati

    Ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Area  delle  politiche  del  personale, per le finalita' di
gestione  del concorso in oggetto e saranno trattati presso una banca
dati  automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto  di  lavoro,  per  finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    Il   conferimento   dei   dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   unita'  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'   il   diritto  di  opporsi  alloro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
responsabile dell'area delle politiche del personale.
    Il presente provvedimento verra' inoltrato al Ministero di grazia
e  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Udine, 2 ottobre 2003
                                              Il rettore: Honsell