Art. 10.
Trattamento  dei  dati  personali      1. Ai sensi dell'art. 10 della
legge   31 dicembre   1996,  n. 675  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo si
impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite  dai  candidati:  tutti  i  dati  personali  forniti  saranno
trattati  solo  per le finalita' connesse e strumentali alla gestione
della   procedura   di   selezione   di  cui  al  presente  avviso  e
all'assunzione dei vincitori.