Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Al concorso sono ammessi coloro che si trovano in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 2, lettera b;
b) eta' non inferiore ai 18 anni;
c) idoneita' fisica all'espletamento dei compiti di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;
d) godimento dei diritti politici;
e) titolo di studio: diploma di scuola media superiore, salvo
quanto previsto dal successivo art. 5;
f) ottima conoscenza della lingua inglese;
g) disponibilita' a viaggiare, ad effettuare turni di
reperibilita' anche nei giorni festivi ed a trascorrere periodi di
permanenza fuori sede, anche all'estero, per periodi prolungati;
h) disponibilita' al lavoro in condizioni disagiate, di forte
stress psichico ed al coordinamento di gruppi di lavoro.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti generali:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
b) gli stessi requisiti, fatta eccezione per la titolarita'
della cittadinanza italiana, previsti per i cittadini della
Repubblica italiana;
c) buona conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del
possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice
di cui al successivo art. 4.
3. Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) coloro ai quali sia stata inflitta una sanzione penale per
reati non colposi o amministrativa a seguito di infrazioni di volo o
connesse con l'esercizio dell'attivita' di volo.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Agenzia
puo' disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in qualunque fase
della procedura selettiva, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con deliberazione
motivata del Collegio.
5. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti, a pena
di esclusione dalla selezione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda.