Art. 4
Commissione esaminatrice
1. Con successiva deliberazione del Collegio sara' nominata la
commissione esaminatrice.
2. Per la composizione della commissione si applicano i principi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
3. In particolare, la commissione sara' composta da un
consigliere di Stato, o da un magistrato, o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato,
con funzioni di presidente, e da quattro esperti nelle materie
oggetto del concorso: un esperto di ingegneria aeronautica, un
esperto di pilotaggio di aeromobili commerciali, un esperto di
controllo e gestione del traffico aereo, un esperto per la
valutazione della conoscenza della lingua inglese.La commissione
sara' integrata da un membro per l'accertamento della conoscenza di
una seconda lingua ufficiale ICAO, ove occorra, e da un membro per la
valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali.
4. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
della pubblica amministrazione.
5. La commissione provvedera', previa individuazione dei criteri
di valutazione dei titoli e previa effettuazione della prova
psico-attitudinale di cui ai successivi articoli 5 e 6 ad attribuire
il punteggio in base ai titoli a ciascun candidato, a sottoporre i
candidati utilmente collocati nell'apposita graduatoria alle prove di
esame di cui all'art. 6 ed a compilare la graduatoria finale di
merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella
valutazione delle medesime.