Art. 4


                      Commissione esaminatrice

    1.  Con  successiva  deliberazione del Collegio sara' nominata la
commissione esaminatrice.
    2.  Per la composizione della commissione si applicano i principi
di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
    3.   In   particolare,   la  commissione  sara'  composta  da  un
consigliere  di  Stato, o da un magistrato, o avvocato dello Stato di
corrispondente  qualifica,  o  da un dirigente generale o equiparato,
con  funzioni  di  presidente,  e  da  quattro  esperti nelle materie
oggetto  del  concorso:  un  esperto  di  ingegneria  aeronautica, un
esperto  di  pilotaggio  di  aeromobili  commerciali,  un  esperto di
controllo   e   gestione  del  traffico  aereo,  un  esperto  per  la
valutazione  della  conoscenza  della  lingua  inglese.La commissione
sara'  integrata  da un membro per l'accertamento della conoscenza di
una seconda lingua ufficiale ICAO, ove occorra, e da un membro per la
valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali.
    4.  Le  funzioni  di  segretario saranno svolte da un funzionario
della pubblica amministrazione.
    5.  La commissione provvedera', previa individuazione dei criteri
di   valutazione  dei  titoli  e  previa  effettuazione  della  prova
psico-attitudinale  di cui ai successivi articoli 5 e 6 ad attribuire
il  punteggio  in  base ai titoli a ciascun candidato, a sottoporre i
candidati utilmente collocati nell'apposita graduatoria alle prove di
esame  di  cui  all'art. 6  ed  a  compilare la graduatoria finale di
merito  secondo  il  punteggio  riportato  da ciascun candidato nella
valutazione delle medesime.