Art. 8.
Graduatoria di merito
1. Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 5 e nel colloquio di cui all'art. 6.
2. La graduatoria di merito della selezione sara' approvata con
deliberazione del collegio dell'Agenzia e saranno dichiarati, nei
limiti dei posti messi a selezione, i vincitori.