Art. 10. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa deliberazione del collegio docenti, con decreto rettorale, nei seguenti casi: maternita'; servizio militare o servizio civile; grave e documentata malattia. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: 1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza; 2) svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; 3) assenze ingiustificate e prolungate. E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di un altro corso di studio universitario, di laurea (breve o specialistica), di specializzazione, di master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la durata del corso di dottorato. .