Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    La  frequenza  del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione  del  collegio  docenti,  con  decreto  rettorale,  nei
seguenti casi:
      maternita';
      servizio militare o servizio civile;
      grave e documentata malattia.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
      2)  svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione
del collegio dei docenti;
      3) assenze ingiustificate e prolungate.
    E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un   altro   corso  di  studio  universitario,  di  laurea  (breve  o
specialistica),  di specializzazione, di master. Qualora il vincitore
sia  iscritto  ad  uno  dei  predetti  corsi,  e' tenuto a sospendere
l'iscrizione per tutta la durata del corso di dottorato.
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