Art. 4.

                         Esame di ammissione

    L'esame  di  ammissione  consiste in due prove, una scritta e una
orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione,  le  capacita'  e le
attitudini  del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova  orale  una  verifica  della  conoscenza  della  o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
    Per  i cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a  ogni  candidato  fino  a 60 punti per ciascuna delle due prove. In
caso  di  diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi
attribuisce  al  candidato  per  ciascuna prova fino a 1/n. 60 punti,
dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove. Tale graduatoria non puo' prevedere
ex-aequo.
    Il  calendario  delle  prove  sara'  notificato  ai candidati con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, almeno venti giorni prima
delle date stabilite.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto,
porto d'armi, tessera postale).