Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di frequentare con assiduita' le
attivita'  per  loro previste dal collegio dei docenti, di presentare
relazioni  orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e
di  ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di
redigere  alla  fine  del  corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio  devono acquisire ogni anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col collegio dei docenti.
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
collegio  dei  docenti,  anche  in  deroga  a  quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
    I   dottorandi   con  borsa  di  studio,  possono  rinunziare  al
proseguimento  del  godimento  della  borsa di studio e proseguire la
loro  attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del
Regolamento  di ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 del 1° marzo
2002.
    Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base  di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte   da   ciascun   dottorando,  delibera  l'ammissione  all'anno
successivo  o  propone  al Rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
    I  dottorandi  hanno  il  diritto  di chiedere la sospensione del
corso  per  un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di  recupero  del  tempo  perduto.  La sospensione superiore a trenta
giorni  comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per   lo   stesso  periodo.  Il  collegio  dei  docenti,  al  termine
dell'ultimo  anno  di  corso,  stabilisce  se i dottorandi, che hanno
usufruito  di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi, abbiano
recuperato   il   periodo  di  assenza  o  debbano  obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  laurea  o di
diploma,  che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca.  La  collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'  italiane.  Le  attivita'  didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico;  il  loro  svolgimento  e'  attestato  dal componente del
collegio  dei  docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione e puo'
costituire crediti.
    Agli  ammessi  ai  corsi  di dottorato di ricerca che afferiscono
alle   cliniche   universitarie,   si   applicano   le   disposizioni
dell'art. 1,  comma  25,  della  legge  14  gennaio  1999, n. 4. Tale
attivita'  assistenziale  deve  essere  approvata  dal  collegio  dei
docenti  e dal tutor, previo nulla osta della Giunta del dipartimento
assistenziale   o   del   primario   del  servizio,  in  mancanza  di
dipartimento  assistenziale.  Essa  viene  svolta  senza oneri per il
bilancio  della  Seconda  Universita' degli studi di Napoli e non da'
luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso ai ruoli delle Universita'
italiane.