Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di frequentare con assiduita' le
attivita'  per  loro previste dal collegio dei docenti, di presentare
relazioni  orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e
di  ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di
redigere  alla  fine  del  corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio  devono acquisire ogni anno
almeno  sessanta crediti, distribuiti in base al programma concordato
con il tutor e col collegio dei docenti.
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
collegio  dei  docenti,  anche  in  deroga  a  quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
    I   dottorandi   con  borsa  di  studio,  possono  rinunziare  al
proseguimento  del  godimento  della  borsa di studio e proseguire la
loro  attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del
Regolamento di Ateneo, di cui al decreto rettorale 1015 dell'1° marzo
2002.
    Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base  di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte   da   ciascun   dottorando,  delibera  l'ammissione  all'anno
successivo  o  propone  al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
    I  dottorandi  hanno  il  diritto  di chiedere la sospensione del
corso  per  un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di  recupero  del  tempo  perduto.  La sospensione superiore a trenta
giorni  comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per   lo   stesso  periodo.  Il  collegio  dei  docenti,  al  termine
dell'ultimo  anno  di  corso,  stabilisce  se i dottorandi, che hanno
usufruito  di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi, abbiano
recuperato   il   periodo  di  assenza  o  debbano  obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  laurea  o di
diploma,  che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca.  La  collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della Seconda universita' degli studi di Napoli
e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'  italiane.  Le  attivita'  didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico;  il  loro  svolgimento  e'  attestato  dal componente del
Collegio  dei  docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione e puo'
costituire crediti.