Art. 12. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del corso di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca sara' effettuato secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'accordo di cooperazione.