Art. 6. Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. La suindicata graduatoria generale di merito sara' affissa il 10 febbraio 2004 all'albo dell'ateneo ubicato presso: a) sede rettorato di Napoli - via S. Maria di Costantinopoli, 16; b) sede rettorato di Caserta - Viale Beneduce, 10; c) Palazzo Bideri - Piazza Luigi Miraglia Napoli; d) ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri - Napoli. Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli interessati. La suindicata graduatoria sara' consultabile nel sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it/. Dal 10 febbraio 2004 al 17 febbraio 2004, i candidati utilmente collocati in una unica graduatoria dovranno rendere dichiarazione pena decadenza, di accettazione dell'ammissione al relativo corso di dottorato di ricerca presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli studi di Napoli, sito in Caserta, viale Beneduce, 10, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle 12 e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14 alle ore 15. I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, ossia entro il 1° marzo 2004, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'inizio del corso stesso. Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'albo di ateneo della graduatoria generale di merito, si provvedera' a notificare le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di Ateneo, nel giorno precedentemente fissato per detto adempimento. Il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro, oppure essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio ove ne ricorrano le previste condizioni di reddito.