Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del  numero  di  borse  messe a concorso per il corso di dottorato di
ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai
soli  fini  del  conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso .
    L'importo  annuo  della  borsa  di  studio, a decorrere dall'anno
accademico  2003/2004,  e'  pari  a  Euro 10.561,54. Detto importo e'
comprensivo  dei  contributi  previdenziali  a  carico del dottorando
fissati  dall'art. 2,  comma  26  e seguenti, della legge n. 335/95 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  e'  assoggettato, in
materia  fiscale,  alle  disposizioni  di  cui all'art. 4 della legge
n. 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
bimestrali posticipate. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale  personale complessivo annuo e' fissato in Euro 12.911,42.
Detto  limite  va  riferito all'anno solare di erogazione della borsa
stessa.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del  soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  di  ricerca,  anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta.