Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale   decorrono   i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9  del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Urbino, 28 ottobre 2003
                                             Il rettore: Bogliolo