Art. 2.
    Nell'eventualita'  in  cui  sia  necessario  sostituire un membro
eletto,  nella Commissione giudicatrice subentra, a seconda dei casi,
il  professore o il ricercatore che abbia riportato il maggior numero
di  voti,  ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.
    La sostituzione del componente designato avviene con le modalita'
di cui al comma 3 del predetto articolo.