Art. 3.
    Eventuali  istanze  di  ricusazione  di  uno o piu' componenti le
commissioni   giudicatrici  da  parte  dei  candidati  devono  essere
presentate  al  rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  del  presente  decreto.  Se  la  causa  di  ricusazione  e'
sopravvenuta,  purche'  anteriore  alla  data  di  insediamento della
commissione,  il  termine  decorre  dalla  sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza  di  ricusazione  non  puo' essere dedotto come causa di
successiva ricusazione.
      Roma, 5 novembre 2003
                                           Il rettore: Lorenzelli