Art. 4.
    Dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   decreto   rettorale  di  nomina  della  commissione
giudicatrice  decorre  il  termine  previsto  dall'art. 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale  termine  e  comunque, dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari;