Art. 2. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di nomina, non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice. Art. 3 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Venezia, 31 ottobre 2003 Il rettore: Ghetti