Art. 2.
      Le  eventuali  cause  di  incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico  intervenute  successivamente  al  presente  decreto
rettorale  di nomina, non incidono sulla qualita' di componente della
commissione giudicatrice.

                               Art. 3

    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
      Venezia, 31 ottobre 2003
                                               Il rettore: Ghetti