Art. 10.
    Le  borse  di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata  triennale,  sono  assegnate  ai  vincitori con punteggio piu'
elevato  nella  graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse  disponibili  e  sono  confermate  automaticamente per gli anni
successivi,  salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
    In  caso  di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine della graduatoria.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
    L'importo  della  borsa  e'  aumentato  del 50% in relazione e in
proporzione    all'eventuale   periodo   autorizzato   di   soggiorno
all'estero,  la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni  non  universitari,  la  commissione  giudicatrice  decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento  di  ricerca  previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
    Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
    I  vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
salvo modifiche normative successive.
    Le  domande  di  borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi  nei  termini  e con le modalita' di cui al bando di concorso
2004/2005  che  sara'  pubblicato  sul  seguente  indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu