Art. 11. I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca sono stabiliti annualmente in Euro 4000. I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso, ammontante a Euro 1600.