Art. 10. Le borse di studio di Euro 10.561,54 annui comprensivi dei contributi INPS e IRAP, pari all'intera durata del corso, vengono assegnate ai candidati italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa. A parita' di merito prevale la situazione economica del concorrente. Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85. Per eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati, l'importo della borsa e' incrementato del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo di importo pari o superiore. I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite dall'Universita' di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.