Art. 12. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (corso di laurea di I e II livello, scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento, altro corso di dottorato di ricerca, master universitari I e II livello). I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attivita' previste dal corso di dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quanto legittimamente richiesto dal collegio dei docenti. Alla fine di ogni anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal collegio dei docenti, i dottorandi hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e operosita' dimostrata dal dottorando, ne disporra' l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione.