Art. 7.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce  ad  ogni  candidato  fino  ad un massimo di 60 punti per
ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo della facolta' o del dipartimento, presso
cui si e' svolta la prova.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.
    Le  commissioni  sono  tenute  a  graduare  tutti i candidati con
punteggio  differenziato,  cosi'  da  evitare situazioni di merito ex
aequo.  A  tal  fine  le commissioni prenderanno in considerazione il
punteggio  di  laurea  e  diploma  di  maturita'  (ove  richiesto)  e
qualsiasi altro titolo prodotto dal candidato.