Art. 10.
                         Tasse e contribut)
    Gli  ammessi  al  corso  di  dottorato  di ricerca sono tenuti al
versamento,  per  ciascun  anno  di  corso,  di tasse e contributi di
entita'  pari  a  quelle versate dagli studenti di questa universita'
iscritti ai corsi di laurea o di diploma. Sono esonerati dal predetto
versamento i dottorandi che fruiscono della borsa di studio.