Art. 10. Tasse e contribut) Gli ammessi al corso di dottorato di ricerca sono tenuti al versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di entita' pari a quelle versate dagli studenti di questa universita' iscritti ai corsi di laurea o di diploma. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi che fruiscono della borsa di studio.