Art. 12.
                    Titolo di dottore di ricerca
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale, al termine della durata del corso di
dottorato,   ed  e'  conferito  dal  rettore,  secondo  le  modalita'
stabilite  dal  regolamento  di ateneo di disciplina del dottorato di
ricerca.