Art. 13. Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento Ai candidati e' garantito l'accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si esercitera' secondo le modalita' stabilite con regolamento di ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con decreto rettorale n. 2386/1998. Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'universita' compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformita' alle previsioni del regolamento di ateneo, recante disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, emanato con decreto rettorale n. 2854/1998. Il capo dell'Ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II» e' responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al regolamento di attuazione approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.