Art. 6. Graduatoria di merito La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 7, terzo comma, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.