Art. 9. Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente collocati in graduatoria, possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in sovrannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. L'ammissione al corso avverra' nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti del dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita', e previa autorizzazione, nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro ateneo, dell'universita' di appartenenza.