Art. 9.
                     Ammissioni in sovrannumero
    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  ma  che  non  siano risultati vincitori, sono ammessi al
dottorato,  senza  borsa  di studio, in soprannumero nel limite della
meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari  di  assegni  di  ricerca,  che  non  siano risultati
vincitori  ma  che  risultino  utilmente  collocati  in  graduatoria,
possono  chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
sovrannumero  al  corso  medesimo,  nel  limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    L'ammissione   al   corso  avverra'  nell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti
del   dottorato   che   deve   esprimersi   favorevolmente  circa  la
compatibilita'  nello  svolgimento  delle  due  attivita',  e  previa
autorizzazione,  nel  caso  in  cui  l'assegnista  svolga l'attivita'
presso un altro ateneo, dell'universita' di appartenenza.