Art. 8.
    Il   borsista  dovra',  al  termine  della  durata  della  borsa,
trasmettere    all'amministrazione    universitaria   una   relazione
particolareggiata  dell'attivita'  svolta,  accompagnata da specifica
valutazione   del   professore   e   ricercatore  che  avra'  seguito
l'attivita' e del titolare del fondo sui risultati conseguiti.