Art. 12. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca approvato dal collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno il dottorando dovra' presentare al collegio dei docenti, che ne curera' la custodia, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. E' prevista la sospensione della frequenza del corso per maternita', obblighi di leva e grave e documentata malattia. Tali periodi potranno essere recuperati previa autorizzazione del collegio dei docenti.