Art. 13.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame  finale, che puo' essere ripetuto una sola volta, vertente
sulla  discussione  di  una  tesi  scritta  con  contributi originali
presentata dal candidato.
    Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono formate e
nominate  secondo  quanto previsto dal regolamento d'Ateneo approvato
dal senato accademico in data 28 giugno 1999.