Art. 3. Qualora il titolo di studio non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato, per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati dovranno allegare alla domanda di concorso tutti quei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.