Art. 8.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  dei  corsi,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  di  graduatoria.  In  caso  di  utile  collocamento in piu'
graduatorie,  il  candidato  dovra'  optare  per  un  solo  corso  di
dottorato.
    I beneficiari di assegni di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997,  art. 51,  comma  6, sono ammessi in sovrannumero, se idonei al
concorso di ammissione.