Art. 10. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi e le modalita' fissati dal collegio dei docenti. Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato dal collegio dei docenti, per esigenze relative alla ricerca, alla permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della durata del corso stesso. Il Politecnico di Bari provvede alla comunicazione all'INAIL per la copertura assicurativa per infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso, secondo la normativa prevista per gli studenti iscritti al Politecnico e garantisce, per lo stesso periodo, la copertura assicurativa per responsabilita' civile dei dottorandi, per le sole attivita' svolte all'interno di strutture del Politecnico stesso. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti ai corsi di dottorato a condizione che siano collocati in aspettativa per il periodo di durata del corso. Per quanto attiene le modalita' di passaggio all'anno successivo di corso, obblighi e diritti dei dottorandi sono definiti nel «Regolamento» di ciascun corso di dottorato. E' prevista l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; assunzione di incarichi di 1avoro a tempo determinato di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate. Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti pubblici o privati, egli puo' continuare a frequentare il corso di dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa autorizzazione del collegio dei docenti e nullaosta del datore di lavoro. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso dell'interessato e il parere positivo del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia. In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il dottorando e' assegnato d'ufficio al corso successivo.