Art. 11.
                           Borse di studio
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive  modificazioni e integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli importi previdenziali che saranno a carico dei borsisti).
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno  all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata
dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
di  una  dichiarazione  che  attesti  che l'attivita' per la quale si
chiede    la    mobilita'    del   dottorando   rientra   nell'ambito
dell'attuazione  del  programma  di  studi  e  di ricerca a suo tempo
formulati.
    Nei  casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita'
o  prestazione  del servizio militare o grave documentata malattia e'
sospesa l'erogazione della borsa di studio al dottorando.
    In  caso  di  sospensione  di  durata superiore ai trenta giorni,
ovvero  di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio
ragguagliata al periodo di sospensione o di esclusione.