Art. 5.
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
    Le  commissioni  giudicatrici  per le valutazioni comparative dei
concorsi  per  l'esame  di  ammissione ai dottorati di ricerca, i cui
componenti sono nominati con decreto del rettore, sono costituite:
      dal  coordinatore  o,  in  caso  di sua indisponibilita', da un
componente del collegio dei docenti, indicato dallo stesso collegio e
designato quale supplente del coordinatore;
      da  un  docente componente del collegio dei docenti, scelto tra
una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio medesimo;
      da   un   docente   di  altri  atenei,  italiani  o  stranieri,
appartenente  ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il
dottorato  di  ricerca,  non  appartenente  al  collegio dei docenti,
scelto  tra  una  rosa  di  cinque  nominativi  indicati dal collegio
medesimo.
    Ad  eccezione  del  coordinatore,  non  possono  far  parte delle
commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato i docenti
che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente.
    Il  collegio dei docenti puo' indicare, in aggiunta ai componenti
sopra  indicati,  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca.
    Nel   caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  accordi  di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale, la commissione e le
modalita'  di  ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
    Le  procedure  per  la  nomina  delle commissioni dovranno essere
concluse  entro  trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per
la  presentazione  delle  domande previste dal bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
    Ai  sensi  dell'art. 6,  comma 7, del decreto ministeriale n. 224
del  30  aprile  1999,  ogni  commissione  e'  tenuta a concludere le
operazioni  concorsuali  entro  e  non oltre 90 giorni dalla data del
decreto rettorale di nomina.
    La   prima  seduta  di  ciascuna  commissione  e'  convocata  dal
coordinatore;  in questa occasione la commissione procede alla nomina
del presidente e del segretario.
    Ogni  commissione  di  concorso,  per  la  valutazione di ciascun
candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta
con una votazione non inferiore a 40/60.
    I  risultati  della  prova  scritta  sono  affissi all'albo della
facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova d'esame,
contemporaneamente all'elenco degli ammessi al colloquio ed al diario
delle  prove  orali e devono essere sottoscritti dal presidente e dal
segretario della commissione.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla   fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  ogni
commissione  di  concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento  presso  cui  si  e'  svolta la prova d'esame ed e'
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione.
    Al  termine  dei  lavori,  ciascuna commissione giudicatrice, con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica gli idonei
nelle   valutazioni   comparative  ed  invia  all'amministrazione  la
graduatoria  generale  di  merito, compilata sulla base del punteggio
riportato   da   ciascun   candidato   a  seguito  delle  valutazioni
comparative della prova scritta e della prova orale.