Art. 5. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative dei concorsi per l'esame di ammissione ai dottorati di ricerca, i cui componenti sono nominati con decreto del rettore, sono costituite: dal coordinatore o, in caso di sua indisponibilita', da un componente del collegio dei docenti, indicato dallo stesso collegio e designato quale supplente del coordinatore; da un docente componente del collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio medesimo; da un docente di altri atenei, italiani o stranieri, appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il dottorato di ricerca, non appartenente al collegio dei docenti, scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio medesimo. Ad eccezione del coordinatore, non possono far parte delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato i docenti che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente. Il collegio dei docenti puo' indicare, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le procedure per la nomina delle commissioni dovranno essere concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande previste dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, ogni commissione e' tenuta a concludere le operazioni concorsuali entro e non oltre 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. La prima seduta di ciascuna commissione e' convocata dal coordinatore; in questa occasione la commissione procede alla nomina del presidente e del segretario. Ogni commissione di concorso, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. I risultati della prova scritta sono affissi all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova d'esame, contemporaneamente all'elenco degli ammessi al colloquio ed al diario delle prove orali e devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale ogni commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova d'esame ed e' sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione. Al termine dei lavori, ciascuna commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica gli idonei nelle valutazioni comparative ed invia all'amministrazione la graduatoria generale di merito, compilata sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato a seguito delle valutazioni comparative della prova scritta e della prova orale.