Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
    Il  rettore, per ogni concorso di dottorato, con proprio decreto,
accerta la regolarita' degli atti, dichiara i nominativi degli idonei
approvando  la  graduatoria  generale  di  merito  e  attribuisce  ai
vincitori  le  borse  fino  alla  concorrenza dei posti disponibili e
secondo  l'ordine  definito  nella relativa graduatoria. A parita' di
merito  prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997.
    La  graduatoria  generale  di  merito  degli  idonei  e'  affissa
all'albo ufficiale del Politecnico di Bari.
    L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico
di Bari entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a
quello   della   notifica,  insieme  alla  documentazione  richiesta,
indicata nel successivo art. 7, pena decadenza del diritto stesso.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  o  di decadenza degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    I  candidati  subentranti  dovranno far pervenire l'accettazione,
insieme alla documentazione richiesta indicata nel successivo art. 7,
entro  e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a quello
della notifica.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il  subentro  dopo  l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere  positivo  insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre  due  mesi  dall'inizio  del  corso  stesso,  con  la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.