Art. 9. Commissioni per il conseguimento del titolo Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame finale dei dottorati. Tali commissioni sono composte ciascuna da tre docenti, scelti tra una rosa di nove nominativi designati da ciascun collegio dei docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il dottorato di ricerca e non appartenenti al collegio dei docenti, individuati come indicato nei commi seguenti. Almeno due componenti devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato. Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Il collegio dei docenti del dottorato designa i nove docenti sulla base delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti delle tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti ai settori scientifico-disciplinari dei relativi curricula. Il collegio dei docenti propone, tramite il coordinatore, i nominativi dei nove docenti entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine del corso del dottorato. Sulla base del lavoro di tesi, precedentemente analizzato e valutato dai componenti della commissione, questa redigera' un verbale comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata dal candidato e sul colloquio; le proposte di rilascio del titolo sono assunte a maggioranza. Il rettore nomina le commissioni esaminatrici entro il sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di dottorato. Le commissioni devono completare, a pena di decadenza, i propri lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, escludendo i componenti decaduti.