Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana  o  di  uno Stato membro dell'Unione
europea;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza  ai  sensi della vigente normativa in
materia;
      4)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,
in base alla normativa vigente;
      5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
      6) godimento dei diritti civili e politici.
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale,  ai sensi dell'art. 127, 1 comma,
lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  cittadini di Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere   in   possesso,   ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    L'amministrazione  puo'  disporre  in  ogni  momento, con decreto
motivato   del   rettore,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.