Art. 9.

        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

    Al  termine  della  procedura  concorsuale il rettore con proprio
provvedimento   approvera'  gli  atti  del  concorso  e  la  relativa
graduatoria di merito.
    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun candidato nelle
prove   di  esame,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  sara' data dalla somma risultante dal
punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova pratica e nella
prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito.
    Il  decreto  di approvazione degli atti e la relativa graduatoria
sara'  affissa  all'Albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di
Bari.
    La  graduatoria  di  merito  avra'  una  validita'  di due anni a
decorrere dalla data del citato decreto di approvazione atti.
    Il  suddetto  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino Ufficiale
dell'Universita'  degli  studi  di  Bari. Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  4ª serie  speciale  «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorreranno  i  termini per le
eventuali impugnative.