Art. 5. Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla Consob ovvero a commissioni regionali o provinciali competenti non saranno considerate valide. Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.