Art. 5.
    Le  domande  presentate  o  spedite  dopo la scadenza del termine
stabilito  dal  precedente  art. 3  e  le domande inviate alla Consob
ovvero  a  commissioni regionali o provinciali competenti non saranno
considerate valide.
    Le  commissioni  regionali  o  provinciali  non  assumono  alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento di recapito indicato
nella  domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in  caso di
spedizione per raccomandata.