Art. 4.

                     Esclusione dalla selezione

    Non   sono   prese   in  considerazione,  e  comportano  pertanto
l'esclusione dalla selezione:
      le  domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal
precedente art. 3;
      le domande prive della firma autografa;
      le domande prive dell'allegato curriculum;
      le domande inoltrate tramite telex o telegramma;
      le  domande  dalle  quali non risulti il possesso dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione  alla  selezione  o che presentino vizi
ritenuti non sanabili dalla commissione esaminatrice.
    I candidati saranno esclusi dalla selezione con delibera motivata
del CNIPA e riceveranno di cio' apposita comunicazione.