Art. 4. Esclusione dalla selezione Non sono prese in considerazione, e comportano pertanto l'esclusione dalla selezione: le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; le domande prive della firma autografa; le domande prive dell'allegato curriculum; le domande inoltrate tramite telex o telegramma; le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione o che presentino vizi ritenuti non sanabili dalla commissione esaminatrice. I candidati saranno esclusi dalla selezione con delibera motivata del CNIPA e riceveranno di cio' apposita comunicazione.