Art. 5.

                             T i t o l i

    La  valutazione  dei  titoli  precedera'  il  colloquio  e  sara'
effettuata   successivamente  all'espletamento  dell'eventuale  prova
preselettiva.
    Per   la   valutazione   dei   titoli  la  commissione  disporra'
complessivamente di un punteggio pari a 10.
    Ai titoli valutabili sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
      a)  esperienza  lavorativa  prescritta  dal  precedente art. 2,
lettera  b),  per  la  parte  eccedente  quella  minima  indicata per
l'ammissione alla selezione: fino a punti 3;
      b)  votazione  del  diploma di laurea superiore a quella minima
prescritta dal precedente art. 2, lett. a): fino a punti 4;
      c)  titoli  attestanti  il  livello  di conoscenza della lingua
inglese: fino a punti 3.
    La  commissione esaminatrice procedera', in via preliminare, alla
definizione,  per  ciascuna  delle  categorie  di  titoli  valutabili
indicate  nel  precedente  comma,  dei  criteri  di  attribuzione dei
relativi  punteggi  nell'ambito  di  dette  categorie.  Il  punteggio
conseguito a seguito della valutazione dei titoli sara' comunicato ai
candidati prima dell'effettuazione del colloquio.