Art. 5. T i t o l i La valutazione dei titoli precedera' il colloquio e sara' effettuata successivamente all'espletamento dell'eventuale prova preselettiva. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' complessivamente di un punteggio pari a 10. Ai titoli valutabili sono assegnati i seguenti punteggi massimi: a) esperienza lavorativa prescritta dal precedente art. 2, lettera b), per la parte eccedente quella minima indicata per l'ammissione alla selezione: fino a punti 3; b) votazione del diploma di laurea superiore a quella minima prescritta dal precedente art. 2, lett. a): fino a punti 4; c) titoli attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese: fino a punti 3. La commissione esaminatrice procedera', in via preliminare, alla definizione, per ciascuna delle categorie di titoli valutabili indicate nel precedente comma, dei criteri di attribuzione dei relativi punteggi nell'ambito di dette categorie. Il punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli sara' comunicato ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.