Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 6  del bando citato in premessa i componenti
designati  dalle  facolta',  possono effettuare la prima convocazione
della  commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
      a) prendere  visione  dell'elenco  dei  candidati ed inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovino  in  rapporto  di  parentela  o  affinita'  fino  al IV grado
incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause
di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
      b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      c) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.