Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica  117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale   del   presente   decreto   di  nomina  delle  commissioni
giudicatrici  decorrono  i trenta giorni previsti dall'articolo 9 del
decreto  legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.  Se  la  causa  di  ricusazione e' sopravvenuta, purche',
anteriore  alla  data  di  insediamento della commissione, il termine
decorre dalla data della sua insorgenza.