Art. 5. La commissione giudicatrice, costituita secondo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1949, n. 717 e seguenti modifiche, esaminera' le opere in concorso. I criteri di scelta della commissione saranno esclusivamente fondati sull'esame comparato degli elementi artistici estetici e tecnici delle proposte presentate dai concorrenti. Non e' ammessa la classificazione ex aequo per il primo posto. Nel caso nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto, a giudizio della commissione, meritevole di approvazione, non si procedera' all'aggiudicazione. Nell'eventualita' la commissione suggerisse modifiche non sostanziali al progetto prescelto, l'autore dell'opera sara' invitato a concordare con la commissione stessa le variazioni da apportarsi all'atto esecutivo; tali varianti non potranno dar luogo a compensi speciali. La proposta vincitrice rimarra' di proprieta' dell'Amministrazione; le proposte non prescelte rimarranno di proprieta' degli autori che potranno ritirarle entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. L'Amministrazione decorso, tale termine, non rispondera' ulteriormente delle proposte non ritirate che saranno restituite via posta, con tassa a carico dei relativi autori.