Art. 5.
    La  commissione  giudicatrice, costituita secondo quanto previsto
dalla  legge  29 luglio 1949, n. 717 e seguenti modifiche, esaminera'
le  opere  in concorso. I criteri di scelta della commissione saranno
esclusivamente  fondati sull'esame comparato degli elementi artistici
estetici  e tecnici delle proposte presentate dai concorrenti. Non e'
ammessa  la  classificazione  ex  aequo  per il primo posto. Nel caso
nessuno  degli  elaborati  presentati  sia ritenuto, a giudizio della
commissione,   meritevole   di   approvazione,   non   si  procedera'
all'aggiudicazione.
    Nell'eventualita'   la   commissione   suggerisse  modifiche  non
sostanziali al progetto prescelto, l'autore dell'opera sara' invitato
a  concordare  con  la commissione stessa le variazioni da apportarsi
all'atto  esecutivo;  tali varianti non potranno dar luogo a compensi
speciali.
    La     proposta     vincitrice     rimarra'     di     proprieta'
dell'Amministrazione;   le   proposte  non  prescelte  rimarranno  di
proprieta'  degli autori che potranno ritirarle entro sessanta giorni
dalla    data    di    pubblicazione    dell'esito    del   concorso.
L'Amministrazione    decorso,    tale    termine,   non   rispondera'
ulteriormente  delle proposte non ritirate che saranno restituite via
posta, con tassa a carico dei relativi autori.