Art.  8.  Formazione  e  approvazione  delle  graduatorie generali di
              merito e pubblicazione delle graduatorie
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, tenuto conto delle riserve e delle preferenze a
parita'  di  merito  di cui ai precedenti articoli 1 e 7 del presente
bando.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo
e'  immediatamente  efficace  ed  e'  pubblicata  mediante affissione
all'albo   ufficiale   dell'Universita'   degli  studi  del  Piemonte
Orientale.
    Dell'approvazione  di tale graduatoria e' pubblicato avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed Esami» della
Repubblica  italiana;  dalla  data della pubblicazione di tale avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per  ventiquattro  mesi  dalla
pubblicazione  e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che
si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria.
    L'amministrazione  si  riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la  suddetta  graduatoria  per  assunzioni  con contratto di lavoro a
tempo  determinato,  nel  rispetto  dell'equilibro  finanziario  e di
bilancio.   L'esercizio   della   predetta  facolta'  avverra'  senza
pregiudizio alla posizione in graduatoria a tempo indeterminato.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.