Art. 8. Formazione e approvazione delle graduatorie generali di merito e pubblicazione delle graduatorie La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, tenuto conto delle riserve e delle preferenze a parita' di merito di cui ai precedenti articoli 1 e 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale. Dell'approvazione di tale graduatoria e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» della Repubblica italiana; dalla data della pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura di posti che si rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria. L'amministrazione si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la suddetta graduatoria per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'equilibro finanziario e di bilancio. L'esercizio della predetta facolta' avverra' senza pregiudizio alla posizione in graduatoria a tempo indeterminato. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi.